L’equo compenso nelle attività di Sindaco e Revisore Legale

L’equo compenso nelle attività di Sindaco e Revisore Legale

by Marco Violato, lawyer in Padua.

Articolo pubblicato nel n. 223 del periodico “Commercialista Veneto” e consultabile anche al presente link: https://www.commercialistaveneto.org/it/2025/02/17/lequo-compenso-nelle-attivita-di-sindaco-e-revisore-legale/

Articolo di Marco Violato e Giovanna Bettiato – Avvocati in Padova

 

Con la Legge 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, viene introdotta la disciplina dell’equo compenso.

La normativa, che mira a riequilibrare i rapporti economici che intercorrono tra i professionisti e le imprese di grandi dimensioni, è stata attesa a lungo e risponde ad un’esigenza manifestata da tempo anche dagli Ordini professionali.

In particolare, l’intervento nasce con l’intenzione di correggere la distorsione del mercato dei servizi professionali resi in favore di contraenti forti, ossia di contraenti che per caratteristiche e dimensioni sono dotati della facoltà di imporre ai professionisti le proprie condizioni contrattuali, specie quelle relative al compenso.

All’art. 2, la Legge 49/2023 individua le imprese di grandi dimensioni che sono tenute ad applicare l’equo compenso. Si tratta delle imprese bancarie, assicurative, delle loro società controllate o mandatarie, e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Sono inclusi tra i soggetti obbligati anche la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica.

Con riferimento ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili, la Legge in commento prevede che il compenso per le opere prestate in favore di tali imprese debba essere conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e quindi, in sintesi, conforme ai compensi previsti dal D.M. 140/2012, articoli da 15 a 29, e tabella C.

Tuttavia, come spesso accade, sin dall’entrata in vigore della norma sono sorti dei dubbi interpretativi in relazione all’applicabilità dell’equo compenso alle figure di Sindaco e Revisore Legale.

I dubbi traggono origine dal fatto che l’attività di Sindaco, come quella di Revisore Legale, non è riservata per Legge ai Dottori Commercialisti o agli Esperti Contabili.

Altri dubbi derivano dal fatto che, secondo alcuni, la diretta applicazione del D.M. 140/2012 ai compensi per le attività di Sindaco e Revisore Legale produrrebbe un aumento sproporzionato dei costi per le imprese.

Su queste tematiche, a distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della L. 49/2023, si sono consolidati due orientamenti contrapposti. Il primo, quello di Assonime, viene espresso nella circolare n. 24 del 3 agosto 2023. Il secondo, quello del CNDCEC, viene espresso nel documento del 20 dicembre 2023 contenente le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.

Secondo Assonime, la disciplina dell’equo compenso non si applica in nessun caso ai Sindaci e ai Revisori Legali.

La ragione sarebbe da rinvenirsi nel fatto che queste figure professionali normalmente non stipulano delle vere e proprie “convenzioni” così come previste dalla L. n. 49/2023, ma dei contratti liberamente negoziati. Un’altra ragione deriverebbe dal fatto che il Sindaco non svolge una vera prestazione d’opera intellettuale, ma ricoprirebbe tutt’al più una funzione organica. Ancora, poiché la figura di Sindaco può essere ricoperta anche da soggetti non iscritti ad alcun Ordine o Collegio, l’applicazione del D.M. 140/2012 ai soli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comporterebbe delle disparità di trattamento nella determinazione dei compensi. Discorso analogo viene fatto per i Revisori Legali, che non essendo tecnicamente iscritti ad alcun Ordine o Collegio, ma al registro tenuto dal MEF, sarebbero sottratti all’applicazione dell’equo compenso, e ciò finanche nel caso del Revisore Legale iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con riferimento ai Sindaci, la posizione del CNDCEC è diametralmente opposta. Al punto 1.5 del documento “norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, in tema di retribuzione, viene infatti affermato che l’attività di Sindaco rientra pacificamente nell’ambito di applicazione della L. 49/2023.

Nello stesso documento, consapevole degli importi sproporzionati che deriverebbero dalla rigorosa applicazione dei parametri del D.M. 140/2012 all’attività di Sindaco, il CNDCEC invita gli Ordini territoriali ad adottare comportamenti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un calcolo corretto, ma che comunque appaiano proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il Consiglio Nazionale suggerisce quindi l’applicazione di sanzioni soltanto nell’ipotesi di compensi manifestamente sottosoglia, e lesivi di una leale concorrenza professionale. Non risultano particolari orientamenti del CNDCEC in relazione all’attività di Revisore Legale.

Fatte queste premesse, di seguito si esporranno le ragioni per cui, a parere di chi scrive, il Dottore Commercialista o Esperto Contabile che svolga attività di Sindaco o Revisore Legale nei confronti di una delle citate imprese di grandi dimensioni, sia sempre soggetto all’applicazione della normativa in materia di equo compenso.

Sul piano oggettivo, come si è visto, Assonime ritiene anzitutto che i contratti conclusi da Sindaci e Revisori Legali non rientrino nell’ambito delle “convenzioni” alle quali si applica la normativa sull’equo compenso, ma nel diverso ambito di un contratto liberamente negoziato. La tesi non è condivisibile, posto che la Legge 49/2023, nel delimitare l’ambito di applicazione, non fa riferimento alle sole “convenzioni” – che peraltro sono sprovviste di una definizione normativa – ma anche a “ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista” e, più in generale, a tutte le prestazioni professionali rese da questi ultimi in favore dei soggetti elencati in precedenza. Pertanto, la lettura organica della L. 49/2023 non consente di ritenere che la stessa si applichi solamente alle “convenzioni” così come intese nell’accezione data da Assonime[1].

Non solo, perché anche a tutto voler concedere, si ritiene che limitare l’ambito di applicazione dell’equo compenso alle sole “convenzioni” rischierebbe di dare vita ad una prassi elusiva, volta a stringere accordi che non appaiano formalmente come “convenzioni” al solo fine di sottrarsi all’applicazione della normativa in commento.

La lettera della norma (cfr. in particolare gli artt. 2, 3, e 5 della L. 49/2023) e la sua ratio impediscono di ritenere che l’equo compenso si possa applicare alle sole “convenzioni” come definite da Assonime, e non anche a tutti i rapporti professionali che intercorrono tra i professionisti e i contraenti forti di cui sopra.

La determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, invece, richiede alcune distinzioni.

Primariamente, si osserva che il Dottore Commercialista o l’Esperto Contabile che svolge attività di Sindaco o Revisore Legale, rende le prestazioni specificamente previste dall’art. 15 lettere d) e m) del D.M. 140/2012, il quale a sua volta viene richiamato dall’art. 1 lettera b) della L. 49/2023 in commento. Pertanto, quando l’attività di Sindaco o Revisore Legale viene svolta dal Dottore Commercialista o dall’Esperto Contabile, la Legge non lascia alcuno spazio alla determinazione di un compenso che non sia conforme al D.M. 140/2012. Va tuttavia evidenziato come in questi casi il calcolo per la determinazione del compenso non vada svolto mediante la sterile applicazione della tabella C allegata al D.M. 140/2012, ma debba essere effettuato mediante la contestuale applicazione dei criteri generali di cui al comma 1 dell’art. 17 del medesimo D.M., quali: il valore e la natura della pratica; l’importanza, la difficoltà, la complessità della pratica; le condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; ecc.

Pertanto, come segnalato dal CNDCEC, il D.M. 140/2012 offre già dei correttivi di carattere generale per ovviare al rischio di determinare dei compensi sproporzionati rispetto ai livelli di mercato, con ciò potendosi superare anche il rischio di applicazione di compensi manifestamente eccessivi paventato da Assonime.

Infatti, la coerente applicazione dei criteri generali e speciali previsti dal D.M. 140/2012 consente al Dottore Commercialista e all’Esperto Contabile di individuare una forbice – a seconda dei casi – più o meno ampia, all’interno della quale determinare il proprio compenso ed eventualmente condurre la trattativa con il cliente.

Quanto all’ipotesi del Revisore Legale che non sia al contempo Dottore Commercialista o Esperto Contabile iscritto all’Ordine, questo dovrà determinare i propri compensi applicando l’Art. 10 comma 10 del D.lgs. 39/2010, ossia la normativa che disciplina in modo organico l’attività del Revisore Legale, peraltro entrata in vigore antecedentemente al D.L. 1/2012, al D.M. 140/2012, e alla L. 49/2023 in commento (con ciò potendosi ritenere operante anche il principio lex posterior derogat priori ai fini dell’applicabilità dell’equo compenso ai Dottori Commercialisti o Esperti Contabili che svolgano al contempo l’attività di Revisore Legale).

Quanto al Sindaco che non sia al contempo Dottore Commercialista o Esperto Contabile iscritto all’Ordine, ci si è chiesti se questa attività potesse rientrare nell’ambito dell’Art. 1, lettera c), della L. 49/2023, che include nel novero dei professionisti tenuti all’applicazione dell’equo compenso anche coloro che svolgono una professione non organizzata in Ordini o Collegi (con esclusione di quelle sanitarie e di quelle disciplinate da specifiche normative, come il Revisore Legale).  

Ad oggi, la domanda non necessita di essere posta, posto che per tali categorie professionali, l’equità dei compensi andrebbe determinata in ragione di un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy che sarebbe dovuto intervenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 49/2023, ma che tuttavia non è ancora pervenuto.

Fatte queste premesse, si ritiene dunque di poter concludere il presente contributo nel modo seguente.

Il Dottore Commercialista o Esperto Contabile che svolge l’attività di Sindaco o Revisore Legale in favore di uno dei soggetti di cui all’art. 2 della Legge sull’equo compenso deve applicare il D.M. 140/2012, articoli da 15 a 29, tabella C, e l’art. 25 del Codice Deontologico, la cui osservanza non può comunque e in ogni caso mai venir meno.

Il Dottore Commercialista o Esperto Contabile che svolge l’attività di Sindaco o Revisore Legale in favore di uno dei soggetti che non rientra nell’ambito dell’art. 2 della Legge sull’equo compenso, stabilisce il compenso liberamente, osservando l’art. 25 del proprio Codice Deontologico. Se non vi è l’accordo sul compenso e sorgono contestazioni sul suo ammontare, si applica il D.M. 140/2012 ai fini della liquidazione in sede giudiziale (e quindi ai fini per i quali il D.M. era stato originariamente previsto: cfr. Art. 1 del D.M. 140/2012).

Il Revisore Legale che non è Dottore Commercialista o Esperto Contabile iscritto all’Ordine applica il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 10 commi 9 e seguenti, anche quando svolge la propria opera in favore di uno dei soggetti di cui all’art. 2 della Legge sull’equo compenso, non rientrando questa figura nei casi di cui all’art. 1, lettere b) o c) della Legge sull’equo compenso.

Il Sindaco che non è Dottore Commercialista o Esperto Contabile iscritto all’Ordine, in assenza di una normativa dedicata, e in attesa del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (e sempre ammesso che il Sindaco rientri nella categoria di professionisti di cui al comma 1 lettera c) della L. 49/2023 sull’equo compenso), concorda o accetta liberamente il proprio compenso.

[1] Assonime definisce le convenzioni come quegli “accordi quadro con cui si chiede al professionista di svolgere, nel corso di un determinato arco temporale, più incarichi che in genere sono caratterizzati dal compimento di atti e attività, spesso ricorrenti, in regime di convenzione dal punto di vista economico; oppure quei contratti tipo di contenuto uguale che non sono negoziati dalle parti ma sono predisposti in genere unilateralmente dal cliente e sono destinati a regolare una pluralità di futuri rapporti. Secondo la dottrina, il termine convenzioni qualifica quei contratti che disciplinano una pluralità indeterminata di futuri contratti d’opera professionale ovvero di futuri incarichi professionali che il cliente conferirà al c.d. convenzionato. Essi costituiscono, per tali caratteristiche, un’espressione sintomatica di un significativo potere di mercato dell’impresa che li utilizza, che potrebbe giustificare una tutela rafforzata da parte del legislatore”.